COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’OBBLIGO DI POSSESSO E PRESENTAZIONE GREEN PASS

 

 
 

 

COMUNICAZIONE SPECIFICA PER INFANZIA

 

 
 
 
La norma è stata pubblicata in gazzetta ufficiale quindi è applicata a partire dall’11 Settembre 2021.
 
 
L’entrata nelle strutture scolastiche è consentita solamente ai chi sia in possesso del green pass o certificazione di esenzione, da esibire all’entrata.
Riportiamo il testo della norma
Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  -  1.  Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter  si  applicano  anche   al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica
Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al primo periodo. 
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.